D.V.R.

D.V.R.

Documento di Valutazione dei Rischi


COS'E' IL D.V.R.?

Documento di Valutazione dei Rischi

(art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
Si tratta, quindi, di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell'azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna
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CHI LO DEVE REDIGERE?

Documento di Valutazione dei Rischi

(art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il datore di lavoro, che ha almeno un dipendente, ha l’obbligo di redigere il DVR, così come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008. I lavoratori autonomi e le imprese familiari invece non sono sottoposti a questo obbligo, ma devono sottostare alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.

Effettuare un’attenta analisi di tutti i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro è il primo passo per iniziare a redigere il DVR – Documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro per l’elaborazione del documento si può avvalere della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali cofirmatarie dell’elaborato:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP
  • Medico Competente – MC (quando previsto)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS

In alcuni casi previsti dalla norma, il datore di lavoro può ricoprire autonomamente il ruolo di RSPP, oppure può decidere di affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro, che in questo caso lo affianca nella redazione del DVR. Il datore di lavoro rimane in ogni caso il primo e principale responsabile della valutazione dei rischi.

QUALI RISCHI COMPRENDE?

La Valutazione dei rischi è disciplinata dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e deve comprendere tutti i rischi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, oltre a:

  • stress lavoro correlato
  • lavoratrici in stato di gravidanza
  • differenze di genere, età e provenienza
  • specifica tipologia contrattuale
  • rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri

A COSA SERVE E COME FUNZIONA

Il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per regolarizzare la posizione di ogni azienda, con almeno un dipendente, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il DVR serve a valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori, calcolare l’entità del danno che ne può derivare e suggerire concrete misure di prevenzione e protezione.

Prima di passare alla stesura del documento (in forma cartacea o digitale) è necessario raccogliere alcune informazioni circa l’attività oggetto di valutazione: numero di addetti, mansioni svolte, fasi del processo lavorativo, ecc.


Il documento, inoltre, deve contenere:

  • anagrafica aziendale: tutti i dati dell’azienda;
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • descrizione del ciclo lavorativo: elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.;
  • identificazione delle mansioni;
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi, che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa e per ogni mansione individuata, i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima dell’esposizione e della gravità del danno; 
  • programma delle misure di prevenzione e protezione, con le eventuali procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • programma degli interventi migliorativi necessari per aumentare i livelli di sicurezza.


Per facilitare le procedure, alcune tipologie d’impresa possono usufruire del DVR standardizzato, ma l'approccio più consigliato è sempre quello di calare questo importante documento nel proprio contesto aziendale: locali, attrezzature e situazioni di lavoro non sono sempre facilmente riconducibili a un modello unico e immutabile.

Inoltre, un DVR standard non dà all'azienda alcuna garanzia tutelativa nel caso in cui avvengano ispezioni dagli organismi di controllo, soprattutto in seguito a infortuni più o meno gravi.

QUANDO E' OBBLIGATORIO

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

 - entro 90 giorni per una nuova attività
 - nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile. Essendo una fotografia della realtà aziendale, non è prevista una scadenza del DVR, che però deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche per quanto riguarda:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

È importante ricordare che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:

 - ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
 - sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
 - modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

IL DVR VA AGGIORNATO?

Sia la valutazione che il relativo documento devono essere immediatamente aggiornati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in caso di:

  • modifiche al processo produttivo 
  • modifiche significative dell'organizzazione del lavoro,
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione 

Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive causali. 

Anche in caso di aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono.

Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.

LE SANZIONI

Va tenuto a mente che la mancata o incompleta compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi comporta pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro: multe da 3.000 € fino a 15.000 €, oltre al rischio di una pena detentiva fino a 8 mesi, sospensione dell’attività in caso di recidiva mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’RSPP o modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

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