La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
L'attività di Sorveglianza Sanitaria
L’art. 25 del D.Lgs 81/08 elenca gli obblighi e responsabilità del medico del lavoro nell’espletamento della sua attività di sorveglianza sanitaria che elenchiamo di seguito:
- istruire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria di rischio informatizzata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle.
- effettuare sopralluoghi con periodicità annuale o con periodicità da stabilire in funzione del rischio
- redigere ed aggiornare il protocollo sanitario
- effettuare la visita medica del lavoro
- informare i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti
- effettuare visita preassuntiva e visita periodica
- effettuare la visita preventiva in fase preassuntiva
- firmare e verificare, con eventuali osservazioni, il Documento di Valutazione del rischio (DVR) relativamente alla parte di sorveglianza sanitaria lavoratori
- rilasciare l’idoneità allo svolgimento della mansione
Comunicazioni del medico competente
Di seguito elenchiamo l’elenco delle principali comunicazioni alle quali il medico del lavoro è tenuto:
- il Medico Competente comunica per iscritto annualmente, in occasione della riunione di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al
RSPP, al
RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata
(relazione sanitaria annuale) e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- invia all’ISPESL (ora confluito nell’ INAIL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di sorveglianza sanitaria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia della cartella sanitaria all’ ISPESL anche il proprio medico di medicina generale;
- alla cessazione dell’incarico di sorveglianza sanitaria il medico del lavoro consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196;
- il medico del lavoro è tenuto inoltre a comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria lavoratori prevede:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Quando la
sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei seguenti casi:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di questi rischi:
- Movimentazione manuale di carichi;
- Videoterminalisti;
- Rischio agenti fisici;
- Rischio rumore;
- Rischio vibrazioni;
- Rischio campi elettromagnetici;
- Rischio radiazioni ottiche;
- Rischio agenti chimici;
- Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- Rischio amianto;
- Rischio agenti biologici;
Vi sono anche questi altri casi in cui la normativa prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria:
- lavoro notturno
- lavoratori disabili
- lavoratrici in gravidanza
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori quando non è obbligatoria?
Le visite mediche dei lavoratori non possono essere effettuate nei seguenti casi:
- in fase preassuntiva;
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Chi deve tenere la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?
La cartella sanitaria può essere sia cartacea che informatizzata.
Quando la cartella è cartacea può essere conservata direttamente in azienda o presso lo studio medico nel rispetto del segreto professionale.
Il medico competente deve garantire di aver conservato le cartelle cartacee secretandole nei seguenti modi:
- adottare buste sigillate dal medico;
- predisporre un archivio specifico al quale possa accedere solo il medico, ad esempio in un cassetto chiuso con la chiave imbustata e sigillata dal medico.
Quello che conta è che il luogo in cui deve essere tenuta la cartella sanitaria e di rischio dei dipendenti sia indicato nella lettera di nomina del medico competente.
Come vanno gestiti gli esiti delle visite mediche
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53
I giudizi sulla mansione specifica
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Gli obblighi e i diritti del lavoratore
La sorveglianza sanitaria è uno dei tanti strumenti di tutela del lavoratore, pertanto esso è tenuto a collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l'obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall'art. 20 del T.U.
Pertanto i lavoratori hanno diritto a:
- fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
- poter accedere ai propri dati sanitari;
- essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
- ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
- essere sottoposti a visita straordianaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall'attività svolta.
Ricorso verso il giudizio sulla mansione specifica
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.